Il personale di Radiologia, comunica FILAS “ha subito da novembre 2023 ad oggi una perdita di ben 10 unità ed una assenza lunga per gravidanza mentre di assunzioni effettive ne sono state previste solo 3 unità.” – Da quanto sopra rilevato – “risulta ‘’sic et simpliciter‘’ evidenziare un aumento esponenziale dei carichi di lavoro, difficoltà nelle fruizione di istituti contrattuali contemplati dai CC. NN..LL. (ferie , riposi, permessi a vario titolo), operatori che vengono chiamati in servizio nonostante non sia attiva la cd. reperibilità (art. 7 CCNL integrativo 20.9.2001).Inevitabilmente, il tutto causa un deterioramento del clima organizzativo con ricadute importanti sulla salute psico-fisica dei dipendenti coinvolti, con violazione del Dlg81/2008 e della normativa in merito allo stress da lavoro correlato Dlg 106/2009 . Si nota” – aggiunge il Sindacato autonomo – “che per sopperire alla carenza organica cronica, a cui si aggiungono le assenze improvvise, si sta applicando illegittimamentel’istituto della “Pronta Disponibilità” per richiamare in servizio gli operatori a riposo modificandone ripetutamente il turno. A questo proposito si chiarisce che non vige alcun obbligo di lasciare il proprio numero di telefono in reparto e di conseguenza non è obbligato al rientro in servizio, poiché l’obbligo vige solo per chi ha la PD.Il turno base” – ricostruisce FIALS – “deve essere esposto 30 giorni prima dall’effettivo turno disservizio e secondo la sentenza della Cassazione n°14668 deve essere disponibile entro il 20 del mese precedente, di conseguenza non può essere modificato se non con il consenso del lavoratore stesso; il turno di sostituzione è un turno flessibile ma risponde anch’esso alle regole del turno base, di conseguenza può essere modificato secondo le esigenze di servizio ma non di certo all’ultimo istante e senza il consenso del lavoratore. La modifica del turno giornaliero, ossia mattina con il pomeriggio, sia nella settimana di sostituzione che nelturno base,non puòessere modificato se non rientra nei tempi e modi previsti.

Il prolungamento dell’orario o doppio turno” – segnalano anche – “può essere giustificato solo con un ordine di servizio. I dipendenti che non ottemperino agli ordini di servizio che non presentano le caratteristiche giuridiche specifiche, non possono incorrere in alcuna sanzione né disciplinare né penale, anzi, parrebbero esserci gli estremi per una denuncia per illecito amministrativo (legge 689/81 e D.Lgs. 231/01). Troppe volte si è assistito al buon senso, alla professionalità, alla buona volontà, dei dipendenti, ma l’assenza programmata di un collega come quella improvvisa deve essere un evento previsto e gestito adeguatamente nelle tempistiche utili dalla Direzione. Nel dettaglio, nonostante le innumerevoli problematiche e difficoltà sopra descritte, il personale tutto ha messo a disposizione come sempre, la propria professionalità e disponibilità, dimostrando un senso d’appartenenza molto elevato a codesta Azienda, evitando quindi situazioni spiacevoli che avrebbero potuto creare seri disservizi all’U.O. Crediamo e sosteniamo fortemente” – osserva FIALS – “che al tutto il personale debba essere riconosciuto quanto meno l’onere del merito integrando subito l’organico mancante per sostenerlo in questo momento di enorme difficoltà, altrimenti prevedere delle chiusure in modo darecuperare quanto meno delle unità da poter integrare al gruppo Dea il tutto per garantire gli adeguati periodi di riposo psico-fisico, non per ultimo prevedere un riconoscimento economico per gli sforzi sostenuti. Ex praedictis patet, la presente ha valore di formale Diffida” – concludono -“e di richiesta immediata di reintegro dell’organico, in caso contrario saremmo nostro malgrado costretti ad attivare gli organi di stampa e le autorità di polizia giudiziaria“.