Le anomalie evidenziate da “ALTVELOX – tutela utenti della strada”. (Riceviamo e pubblichiamo)

1. La Modifica Sostanziale del Quadro Stradale e la Risposta della Prefettura

Il Comune ha ammesso il cambio sostanziale del quadro stradale.  

La nota del Comandante della Polizia Locale del 3 maggio 2024 alla Prefettura è molto importante perché non lascia spazio a ricostruzioni fantasiose.  

Il Comune/NCI scrive che, con delibera di Giunta n. 94/2023, in accordo con ANAS, è stata modificata la delimitazione del centro abitato in località Piratello, spostandola dal km 80+792 al km 82+385.  

La stessa nota precisa che le postazioni prima erano fuori centro abitato, con limite massimo di 70 km/h, e che dopo la modifica risultano in centro abitato, con limite massimo di 50 km/h.  

Per questo il Comune chiede espressamente alla Prefettura se i decreti n. 7409/2009 e n. 3452/2011 possano ritenersi ancora validi oppure se serva un nuovo provvedimento autorizzativo.  

Non è Altvelox a sostenere il mutamento del presupposto, ma è lo stesso organo di polizia locale a rappresentarlo alla Prefettura.  

La Prefettura di Bologna risponde in modo minimale e non affronta il vero problema.  

Con nota prot. uscita n. 0102261 del 30 agosto 2024, la Prefettura si limita ad affermare che le postazioni “devono ritenersi tuttora validi, a condizione che non sia stata modificata la collocazione chilometrica”.  

Qui emerge la prima anomalia giuridica: la risposta prefettizia considera solo la collocazione chilometrica, ma non affronta la modifica sostanziale indicata dal Comune, cioè il passaggio da tratto fuori centro abitato a tratto interno.  

L’art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121 non è una mera presa d’atto catastale del chilometro in cui sta il palo, ma riguarda l’utilizzo di dispositivi a distanza secondo presupposti previsti dalla norma.  

Il punto vero è se “quel tratto, dopo il nuovo assetto, conserva ancora i presupposti oggettivi, funzionali e motivazionali che avevano giustificato la contestazione differita automatica”. Dai documenti prodotti, questa verifica non risulta.  

2. Il Ruolo di ANAS e la Classificazione del Tratto Stradale

ANAS conferma la nuova delimitazione del centro abitato trasmettendo il verbale di delimitazione del centro abitato di Piratello del 25 settembre 2023, corredato dalla delibera di Giunta comunale n. 230 dell’11 agosto 2023.  

Nel verbale ANAS viene indicato che la traversa interna di Piratello lungo la S.S. 9 “Via Emilia” inizia al km 80+792 e termina al km 82+385, per uno sviluppo di 1.593 metri.  

La delibera comunale motiva l’aggiornamento richiamando ragioni di sicurezza stradale e la necessità di ricomprendere in un unico ambito la zona lungo la S.S. 9 Emilia fino a Imola.  

Viene richiamato l’art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 495/1992 sulla delimitazione in unico centro abitato quando due insediamenti contigui non richiedano un duplice cambiamento di comportamento.  

• Questo rafforza la criticità: ANAS e Comune stanno operando una ridefinizione del regime del tratto stradale, non parlando di un dettaglio marginale.  

Inoltre, ANAS produce anche la nota del 2012 con l’elenco delle strade statali da classificare, dove la S.S. 9 “Via Emilia” è indicata come strada di categoria “C”, cioè extraurbana secondaria.  

Nel 2023 il tratto Piratello viene però delimitato come traversa interna/centro abitato.  

Questo crea una frizione documentale tra la classificazione generale (“C extraurbana secondaria”) e il tratto concreto, ricondotto dentro il centro abitato con limite di 50 km/h.  

L’amministrazione avrebbe dovuto documentare puntualmente quale fosse il nuovo titolo giuridico del tratto, ma questa saldatura non emerge dagli atti.  

3. Scadenza e Incongruenze della Concessione ANAS

La concessione ANAS del 2014 presenta una criticità autonoma su durata e chilometrie.  

L’autorizzazione all’installazione risulta rilasciata a titolo di uso precario con durata di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2013.  

Dagli atti non risulta, almeno tra quelli caricati, un rinnovo, una proroga o una nuova concessione ANAS vigente dopo la scadenza del quinquennio.  

Vi è una seconda incongruenza: nella comunicazione ANAS del 2026 si parla di aree tra il km 75+155 (lato destro) e il km 85+500 (lato sinistro), mentre nella concessione allegata si legge dal km 75+155 al km 82+500.  

Le postazioni indicate dalla Prefettura sono invece al km 80+832 e al km 81+795,75.  

Questa discrepanza documentale è seria: la concessione ANAS non coincide in modo limpido con le chilometrie prefettizie.  

4. Problematiche Tecniche del Dispositivo (Omologazione vs Approvazione)

• Sul dispositivo K53800_SPEED manca il decreto di omologazione.  

Il decreto ministeriale prodotto è il n. 549 del 21 dicembre 2021 e reca espressamente la dicitura “Approvazione”.  

Il Nuovo Circondario Imolese comunica che il “decreto di omologazione ministeriale” non risulta detenuto dall’Ente, impossibilitandone l’ostensione.  

L’Ente aggiunge che anche il “libretto metrologico” e la “certificazione di verifica CE” non risultano acquisiti né rinvenibili.  

Questa è una criticità pesante: la Cassazione (ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024) ha distinto approvazione e omologazione, affermando che i mezzi tecnici per l’accertamento automatico devono essere omologati affinché le risultanze valgano come fonti di prova.  

5. Carenza dei Dati di Incidentalità

• I dati di incidentalità forniti rappresentano una risposta parziale e potenzialmente insufficiente.  

• Il NCI comunica che l’Allegato B riporta solo i sinistri rilevati dal personale del Comando negli anni 2021-2026, precisando che non comprende i sinistri rilevati da altri Corpi di Polizia.  

• Un quadro limitato ai soli sinistri della Polizia Locale non basta a dimostrare il tasso reale di incidentalità per sostenere l’autorizzazione prefettizia.  

Mancano i dati integrati di Polizia Stradale, Carabinieri, rilievi ANAS e pronto intervento, con classificazione degli eventi per gravità, dinamica, velocità e localizzazione.  

6. L’Accesso agli Atti e i Documenti Mancanti

• L’accesso agli atti mostra che il Comune prima oppone genericità all’istanza e poi ammette l’assenza di documenti.  

• Il primo riscontro qualifica l’istanza come ampia e sproporzionata.  

Successivamente accoglie l’accesso solo in modo parziale, limitandolo a cinque file e ai dati dei sinistri della Polizia Locale.  

Nel secondo riscontro, il NCI dichiara apertamente di non detenere decreto di omologazione, libretto metrologico e certificazione di verifica CE.  

Questa sequenza evidenzia che non si tratta di una richiesta esplorativa, ma di documenti essenziali per verificare la legittimità della postazione automatica.  

• Se tali atti non sono detenuti, la criticità ricade sulla filiera amministrativa che utilizza il sistema.  

7. Conclusione Operativa (Le Cinque Anomalie)

Le anomalie principali da contestare, riassunte nel documento, sono cinque:  

1. Mancata Motivazione: La Prefettura ha confermato i vecchi decreti solo per la mancata modifica chilometrica, ignorando la modifica del centro abitato e dei limiti di velocità.  

2. Assenza di Nuovo Decreto: ANAS conferma il nuovo tratto interno, ma manca un nuovo decreto prefettizio specifico sulla permanenza delle condizioni per l’accertamento automatico.  

3. Concessione ANAS Scaduta: La concessione del 2014 ha una durata di cinque anni (dal 1 gennaio 2013) e non risulta alcun rinnovo o proroga.  

4. Mancata Omologazione: Il decreto per il dispositivo K53800_SPEED è solo di approvazione; l’Ente non detiene quello di omologazione.  

5. Documentazione Tecnica Incompleta: I documenti tecnici fondamentali non sono integralmente verificabili e alcuni non sono detenuti dall’Ente.