Si dovrà tenere un grado in meno di temperatura rispetto a quanto previsto
dalla normativa, per questo periodo, viste le temperature che attualmente sono ancora superiori ai livelli di media stagionali


Imola. A decorrere dal 15 ottobre scorso e fino al 30 novembre 2023 compreso, è possibile accendere gli impianti termici ad uso risaldamento per un massimo di 10 ore nella singola giornata, tra le ore 5 e le ore 23 (rispetto ad un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere, per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile).
Inoltre, l’accensione deve avvenire con la riduzione di 1°C dei valori di temperatura dell’aria
per tutti gli edifici (rispetto a 18 C+2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali
ed artigianali e assimilabili e a 20°C+2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici), salvo anomalia
termica negativa significativa che comporti un adeguamento della presente misura con
l’adozione di analogo provvedimento.
Lo stabilisce l’apposita ordinanza firmata dal sindaco Marco Panieri.
La riduzione di un grado della temperatura massima da tenere e dell’orario di accensione (10
ore anziché 14 ore) è stata stabilita considerato che le temperature registrate a Imola dalle
stazioni meteorologiche di Arpa Emilia-Romagna, negli ultimi giorni, sono state ancora
superiori ai livelli di media stagionali e, in base alle previsioni, si presume che le temperature si
manterranno al di sopra della media stagionale.
Questa duplice riduzione rimarrà valida fino al 30 novembre per tutti gli edifici, salvo un
significativo abbassamento della temperatura che comporti un adeguamento dell’attuale
ordinanza, con l’adozione di analogo provvedimento.
La suddetta ordinanza non si applica:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti
a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero
dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano
ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino
esigenze tecnologiche o di produzione.
Le limitazioni relative alla durata giornaliera non si applicano inoltre ai seguenti casi:
a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e
assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle
attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con
produzione combinata di elettricità e calore;

c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati
nell’opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti
esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura
dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti
secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo
termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con
programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente
nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il
programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura
degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di
attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia
installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del
calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare
stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta
temperatura nell’arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di
termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la
regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo
spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell’utente;
h) impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” ove i corrispettivi sono
correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente
regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli
impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall’impianto nei limiti
indicati alla lettera e).