Dal fiume ai parchi: le condizioni per il recupero dei sedimenti del Santerno.
In questi mesi, Imola è teatro di importanti lavori di messa in sicurezza idraulica e riqualificazione del lungofiume Santerno. L’intervento prevede lo sbancamento di circa 190.000 metri cubi di terra. Tralasciando il numero di alberi abbattuti (ne abbiamo parlato e ne riparleremo) e le motivazioni di questo intervento (un modo sicuramente anche per ridurre la nota erosione spondale sul lato dell’autodromo) Parte di questo materiale è stata messa a bando dalla società Area Blu per la cessione, ma l’ipotesi di un suo riutilizzo nelle aree verdi cittadine ha già acceso il dibattito locale.
È il caso, ad esempio, del cantiere presso l’area verde Teresa Gullace in via della Resistenza. Nonostante le rassicurazioni del Comune sul fatto che l’area manterrà la sua vocazione a parco (qui il rendering con la bozza di progetto), al momento i lavori sembrano in una fase di stallo. Alcuni residenti hanno infatti documentato l’attuale situazione: un cantiere fermo, con solo qualche sparuto ciuffo d’erba che spunta tra gli inerti accumulati nel prato. La città è divisa: lo scontento dei residenti dei palazzi limitrofi è palese, mentre altri cittadini non comprendono le polemiche che ne sono derivate.
Ma come funziona il processo di ricollocamento di questi materiali?
La normativa sul riutilizzo: le Terre e Rocce da Scavo (DPR 120/2017) e dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).
Il DPR 120/2017 detta le condizioni vincolanti e assolute affinché un materiale “terra e roccia da scavo” possa essere sottratto al più ampio e severo regime del D.Lgs. 152/2006 che qualifica tali materiali come “rifiuti speciali non pericolosi” e a cui è attribuito un codice CER (Catasto Europeo Rifiuti) 17.05.04, con tutto quanto ne consegue in termini di documenti di trasporto, autorizzazione alla gestione da parte di imprese e mezzi d’opera, destinazione dei materiali come impianti di recupero o discariche.
In Italia, la terra prelevata dagli alvei o dalle golene fluviali non può essere spostata a piacimento. La sua gestione è rigorosamente disciplinata dalla normativa sulle “Terre e rocce da scavo” (DPR 120/2017) e dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).
Affinché la terra del Santerno possa essere impiegata in un parco pubblico imolese, devono essere soddisfatte precise condizioni:
- Caratterizzazione ambientale: prima di qualsiasi movimentazione, i sedimenti devono essere campionati e analizzati in laboratorio per attestarne la composizione chimico-fisica.
- Rispetto dei limiti di “Colonna A”: la legge classifica le destinazioni d’uso in diverse categorie. I parchi pubblici rientrano nella Colonna A (“Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale”), che impone le soglie di tolleranza più severe in assoluto per eventuali inquinanti (come idrocarburi o metalli pesanti). La terra del Santerno deve dimostrare valori rigorosamente inferiori a tali limiti.
- Assenza di rifiuti: il materiale deve essere esclusivamente naturale e privo di scarti di origine antropica (come frammenti di asfalto, plastica o calcinacci).
- Piano di Utilizzo: il Comune di Imola o le ditte appaltatrici devono presentare ad ARPAE un piano dettagliato che indichi le quantità, la provenienza, i percorsi dei camion e l’esatta destinazione finale del materiale (ad esempio, per creare dune, rimodellare il paesaggio o innalzare il livello del parco).
Le terre scavate dal fiume non sono destinate unicamente ai parchi di quartiere. Una parte dei volumi prelevati dal Santerno, infatti, è già stata trasferita nell’area che, a breve, ospiterà la nuova Music Park Arena.
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